TITOLO IV

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 15 {Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa. è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legate indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono essere ripartite tra I soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l’autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve Iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di
bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora Venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misuri! non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01. 92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile
a mutualità prevalente.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Ristorni)

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può approntare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.
La ripartizione dei ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’assemblea.