Art. 19 (Organi)
Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione o l’Amministratore Unico;
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.
Art. 20 (Assemblea)
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi, a cura dell’Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, inviata 8 giorni prima de!l’adunanza, contenente l’ordine dei giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata In un giorno diverso da quello della prima .
.In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Art. 21 (Funzioni dell’Assemblea)
L’Assemblea:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) procede alla nomina dell’Organo amministrativo;
3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente dei Collegio sindacale;
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5) approva i regolamenti interni;
6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7) provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo;
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 20.
L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo io creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto a voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art. 23 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 24 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione; I soèi che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di dieci soci
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresèntare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all1mpresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 25 {Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 26 (Amministrazione)
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall’Assemblea dei soci al momento della nomina, . da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 9, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
L’Amministratore unico o la. maggioranza del componenti il Consiglio di amministrazione e scelta tra 1 soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori ai sensi dell’art.2542 e.e.
Sono eleggibili soltanto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno ventiquattro (24) mesi decorrenti dall’Inizio. dell’esercizio successivo a quello In cui è stata effettuata l’Iscrizione nel libro dei soci.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
Il Consiglio può nominare altresì un segretario in persona anche estranea alla Cooperativa.
Art. 27 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)
Gli Amministratori o l’Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società , esciusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico, nella esecuzione dei compiti ad esso demandati, avrà fra le altre facoltà quella di acquistare e vendere cose mobili ed immobili, macchinari, attrezzature, merci e derrate, assumere e concedere in locazione cose mobili ed immobili, costituire pegni e privilegi sia attivi che passivi, consentire iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, .rinunzie, postergazioni di ipoteche esonerando da ogni responsabilità il Conservatore dei Registri Immobiliari, assumere e licenziare il personale, a livello anche direttivo, determinandone gli emolumenti, affidare a terzi incarichi professionali, delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri; incassare e ritirare somme e titoli nonché svincolarli o tramutarli presso qualsiasi ufficio pubblico o privato ed in specie presso le Tesorerie, Intendenze di Finanza, gli Uffici Postali, il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di emissione e le Banche, emettere, girare, incassare e quietanzare effetti cambiari, cambiali, assegni di conto corrente, assegni circolari, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione, rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri relativi.
Tali facoltà sono esemplificative e non tassative.
L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccézione delle i:nate.rie. previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con I soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone ti contenuto, 1 limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e prowedere affinché I consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno. Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato .sia nella sede sociale che altrove, dal Presidente o dal Vice Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo fonogramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la degli Amministratori in carica.
Le riunioni dei Consiglieri sono presiedute (nell’ordine di presenza) dal Presidente, dal vice Presidente e dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni consiliari sono trascritte nell’apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l’adunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.
Art. 29 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti d ‘art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.
In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell’Assemblea deve essere fatta d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l’Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.
Art. 30 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti all’Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.
Art. 31 (Rappresentanza)
L’Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno i poteri di firma sociale e di rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e In giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe . conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo . può nominare · Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli tti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 32 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.