Art. 33 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie Insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità del socio;
b) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nel loro confronti.
L’accettazione espressa della clausola arbitrale di cui al comma precedente è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Art. 34 (Arbitri e procedimento)
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 10.000,00.
della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i
seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto.
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla _costituzione dell’Organo arbitrale, salvo ·che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fìssare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Art. 35 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata· esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suol obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.