Art. 36 (Scioglimento anticipato)
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori, anche tra i non soci, stabilendone i poteri. ed il compenso.
Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalia liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
– al Fondo mutualistico i per la promozione e io sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.