Art. 5 (Soci cooperatori)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in. grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono titolari o gestori provvisori di farmacie comprese nel territorio della Regione Siciliana.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
Art. 6 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita e codice fiscale;
b) l’indicazione degli estremi del decreto della competente autorità sanitaria con il quale è stato autorizzato all’apertura e all’esercizio della farmacia, nonché, la ubicazione della stessa, e il numero di partita IVA assegnato;
c) l’ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.33 e seguenti del presente statuto.
Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), ci) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberaziòne dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’Organo amminitivo, accertata l’esiste dei requisiti di cui al precedente art. :s, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistiço e con l’attività·
economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’Interessato e annotata, a cura dell’Organo amministratixo, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro Il temine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’Istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 7 {Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
– del capitale sottoscritto;
– della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
– del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti I rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; ,La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuar.si con ‘iettra . raccomandata alla Cooperativa.
Art. 8 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 9 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che abbia venduto o ceduto la farmacia;
c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L’organo
amministrativo deve esaminarla, entro 6 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale a i sensi di legge.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’Interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda
Art. 10 (Esclusione)
L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che abbia venduto o ceduto sotto qualsiasi titolo la farmacia;
c) che persistentemente non utilizzi i servizi della cooperativa;
d) che risulti gravemente inadempiente per obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva fa facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
f) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con. la Cooperativa, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale ai sensi di legge. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo
amministrativo.
Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale.
L’Impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 12 (Liquidazione della quota)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Art. 13 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di o delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le m
precedente art. 12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione .del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12.
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, lettere c), d), e), f) e g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui Il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’Insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.